Con comunicato pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri lunedì 26 giugno 2023, il Governo ha annunciato l’istituzione a Milano della terza sede della divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, la nuova Corte sovranazionale entrata in vigore lo scorso 1° giugno per tutti gli Stati Membri aderenti al nuovo sistema brevettuale unitario.

Al comunicato ha fatto seguito la pubblicazione sul sito del Tribunale Unificato decisione ufficiale del Comitato Amministrativo del TUB adottata il 26 giugno, che designa Milano quale terza sede della divisione centrale del Tribunale Unificato in sostituzione di Londra, come noto non più parte del sistema a seguito della Brexit.

La Unified Patent Court si articola su due livelli: il Tribunale di I grado e la Corte d’appello, cui si affianca la Cancelleria (Registry). A sua volta, il Tribunale di I grado è suddiviso in tre categorie di divisioni: una divisione centrale – cui spetta la cognizione delle azioni di nullità e di accertamento negativo della contraffazione (salve le ipotesi di connessione), nonché le azioni contro le decisioni dell’EPO emesse ai sensi dell’art. 9 Reg. UE 1215/2012 (si tratta delle decisioni relative al riconoscimento dell’effetto unitario) – in combinazione con divisioni locali e divisioni regionali, competenti a decidere sulle azioni di contraffazione e le azioni risarcitorie, oltre che sulle misure cautelari.

Milano, già sede della divisione locale italiana del TUB – ubicata in via San Barnaba n. 50 presso gli uffici della Sezione Lavoro del Palazzo di Giustizia – ospiterà pertanto anche la terza sede della divisione centrale, che affiancherà la sede principale di Parigi e la sede di Monaco. Tuttavia, la nuova sede centrale di Milano sarà operativa non prima di 12 mesi dalla decisione del Comitato Amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 87, par. 3, dell’Accordo istitutivo del TUB.

Quanto alle competenze della divisione milanese, è stata totalmente ridisegnata (purtroppo non in senso favorevole al capoluogo lombardo) l’originaria distribuzione degli affari litigiosi tra le tre sedi della divisione centrale.

Vale la pena ricordare al riguardo che, secondo quanto espressamente previsto dall’Allegato II all’Accordo istitutivo del TUB, l’originaria sede della divisione centrale di Londra – come detto, sostituita da Milano per effetto della Brexit – risultava assegnataria dei contenziosi brevettuali relativi alle seguenti classi merceologiche, tra quelle riportate nella classificazione WIPO.

Tali competenze, ove confermate anche all’esito dell’assegnazione a Milano, avrebbero dovuto comportare l’attribuzione alla sede centrale milanese di tutte le cause brevettuali in ambito chimico-farmaceutico: la scelta di concentrare in un’unica sede la litigation sui brevetti dei comparti “Necessità Umane” e “Chimica” è infatti tutt’altro che casuale, stante la frequente prassi degli Uffici Brevetti di classificare come chimici i brevetti farmaceutici.

La decisione del Comitato Amministrativo conferma, invece, quanto era emerso lo scorso maggio all’esito dei negoziati tra Italia, Francia e Germania circa l’assegnazione della terza sede della divisione centrale, ossia uno “spacchettamento” delle competenze originariamente assegnate alla sede di Londra, tale da sottrarre alla designanda sede milanese l’intero settore della chimica e i brevetti farmaceutici provvisti di certificato complementare. In definitiva, la stragrande maggioranza dei brevetti farmaceutici e certamente quelli di maggior valore.

Di seguito, l’Allegato II dell’Accordo istitutivo del TUB come modificato dalla decisione del Comitato Amministrativo dello scorso 26 giugno:

Un simile smembramento di attribuzioni rischia di rendere poco gestibile il sistema, creando un inutile sdoppiamento delle cause in materia chimica e farmaceutica (con sensibile aggravio di costi per le pmi italiane) oltre che prestare il fianco ad incertezze e contestazioni in ordine alla competenza delle tre sedi, che si tradurranno con ogni probabilità in rallentamenti o sospensioni delle controversie sottoposte alla cognizione del TUB (con conseguente aumento dei costi della litigation).

D’altra parte, l’impatto – in termini di indotto e di ricadute occupazionali sul territorio – della divisione centrale del TUB dedicata alla farmaceutica dipenderà anche dal numero di brevetti per i quali verrà esercitato l’opt-out: ove la quasi totalità dei brevetti farmaceutici provvisti di SPC dovesse essere sottratta alla competenza del TUB, principalmente a causa del timore di una revoca “centralizzata” del titolo, la sede di Milano resterebbe comunque competente per la maggioranza dei brevetti pharma sottoposti al nuovo sistema.

Resta il fatto che alla luce della redistribuzione di competenze operata dal Comitato Amministrativo, Milano, oltre ad affiancarsi solo in un secondo tempo alle sedi di Parigi e Monaco, vede oggi drasticamente ridotte le sue attribuzioni rispetto a quelle originariamente previste per la sede di Londra, “cedendo” a Parigi i contenziosi brevettuali afferenti ai titoli provvisti di SPC (ossia quelli di maggior valore sul mercato) e a Monaco tutta la litigation sui brevetti chimici. Un epilogo certamente poco soddisfacente per il sistema Paese, considerate le ricadute positive sulla ripresa economica e sulla creazione di posti di lavoro qualificati che un’attribuzione “piena” di competenze avrebbe senz’altro generato.

La decisione ufficiale del Comitato Amministrativo del TUB adottata il 26 giugno è disponibile al seguente link https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_03_26062023_-amendment-upca.pdf:

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