Il 16 settembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge del 15 settembre 2023 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (cd. decreto Caivano). 

Il decreto prevede, tra le altre, importanti novità circa la sicurezza dei minori in ambito digitale.

In particolare, all’articolo 13, si introduce l’obbligo di mettere a disposizione applicativi che consentano il controllo parentale, in capo ai produttori di dispositivi ed ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

Di seguito il testo dell’articolo di interesse:

Art. 13

Applicazioni di controllo parentale
nei dispositivi di comunicazione elettronica


1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti
definizioni:
a) controllo parentale: la possibilità di limitare e
controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la
responsabilita’ genitoriale, l’accesso ai contenuti e/o alla rete da
parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi
di utilizzo;
b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito
«dispositivi»
: smartphones, computers, tablets e, ove compatibili,
consolles di videogames, e altri possibili oggetti connessi come
televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di
«Internet delle cose»;
c) applicazioni di controllo parentale, di seguito
«applicazioni»:
elementi esterni a dispositivi di comunicazione
elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software
per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente
comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo
parentale.


2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori,
nelle more che i produttori assicurino, all’atto dell’immissione sul
mercato dei dispositivi, entro un anno dall’entrata in vigore del
presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano
l’utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, i fornitori
di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità
di applicazioni nell’ambito dei contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.


3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei
distributori operanti in Italia, informano l’utente sulla
possibilità e sull’importanza di installare applicazioni. Tale
adempimento può essere assicurato anche tramite l’inserimento nelle
confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite
l’apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che,
con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e
semplicità, l’esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente
attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche
per la famiglia e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto
dall’utente, deve essere consentito, nell’ambito dei contratti di
fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di
comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di
prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da
filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica
del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni
adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.


6. I dati personali raccolti o generati durante l’attivazione delle
applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di
profilazione.


7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla
possibilità e all’importanza di installare, o comunque di
richiederne l’attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera
b), già in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).


8. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai
soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

Per prendere visione del testo integrale del Decreto in parola cliccare qui

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