Il 7 marzo 2024, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha pubblicato un comunicato stampa in cui i ha chiarito i punti salienti della Sentenza della Corte nella causa C-604/22 – IAB Europe (un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta le imprese del settore dell’industria della pubblicità e del marketing digitali a livello europeo).

Interessante rilevare che nella decisione in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ricostruito la nozione di “dato personale” ribaltando quella del Tribunale UE del 2023 che faceva dipendere la natura di dato personale dalle possibilità effettive di identificare la persona.

Nella Sentenza in parola si legge infatti che: “una stringa composta da una combinazione di lettere e caratteri […] contenente le preferenze di un utente di Internet o di un’applicazione relativa al consenso di tale utente [..] costituisce un dato personale ai sensi di tale disposizione nella misura in cui, qualora tali dati possano, con mezzi ragionevoli, essere associati a un identificatore, quale, tra l’altro, l’indirizzo IP del dispositivo di tale utente, essi consentono di identificare l’interessato. In tali circostanze, il fatto che, senza un contributo esterno, un’organizzazione settoriale che detiene tale stringa non possa né accedere ai dati trattati dai suoi membri in base alle regole stabilite da tale organizzazione, né combinare tale stringa con altri elementi, non impedisce che tale stringa costituisca un dato personale ai sensi di tale disposizione“.

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