Il Decreto salva infrazioni, D.L. 131/2024, pubblicato nella GU n. 217 del 16 settembre 2024, interviene sulla disciplina della gestione collettiva dei diritti d’autore e completa il processo di liberalizzazione del settore imposto dalla direttiva UE 2014/26 (c.d. direttiva Barnier).

Come noto, il decreto di recepimento della direttiva (D.lgs. 35/2017) aveva attuato solo in parte le indicazioni del legislatore comunitario, mantenendo in vigore il monopolio SIAE nella intermediazione dei diritti d’autore previsto dal testo allora vigente dell’art. 180 L.A. (a differenza del regime di libera concorrenza che già dal 2012 caratterizza la gestione collettiva dei diritti connessi dei produttori discografici e degli artisti interpreti esecutori). La riserva a SIAE era poi venuta meno per effetto dell’art. 19, comma 1, del D.L. 148/2017 che aveva affiancato a SIAE gli altri organismi di gestione collettiva (OGC) di cui al D.Lgs. 35/2017, escludendo però del tutto le entità di gestione indipendenti (EGI), ossia l’altra categoria di collecting societies cui la direttiva riserva l’esercizio dell’attività di intermediazione.

In questo scenario normativo, le EGI, ossia gli organismi che (i) non sono detenuti né controllati, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti intermediati, e (ii) perseguono fini di lucro; potevano riscuotere le royalties sul territorio nazionale solo sulla base di un accordo di rappresentanza con SIAE o con un OGC stabilito in Italia.

A seguito delle numerose perplessità sollevate da dottrina, giurisprudenza e AGCM circa la scelta normativa di escludere le EGI dal mercato nazionale dell’intermediazione dei diritti d’autore, la questione è approdata dinanzi alla Corte di Giustizia UE, che con sentenza del 21 marzo 2024 nel caso Lea/Jamendo ha stabilito che l’art. 180 L.A. è contrario all’art. 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva Barnier, nella misura in cui esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le EGI stabilite in altro Stato membro di prestare in Italia i propri servizi di gestione dei diritti d’autore.

Proprio la sentenza della CGUE ha suscitato l’intervento della Commissione e ha dato la stura alla procedura di infrazione (n. 4092/2017), cui intende porre rimedio l’art. 15 del D.L. 131/2024. La norma interviene sia sulla formulazione dell’art. 180 L.A., aggiungendo al riferimento a SIAE e agli OGC anche quello alle EGI, sia sull’art. 19, comma 2, del D.L. 148/2017, che viene novellato ammettendo all’attività di intermediazione sul territorio nazionale anche le EGI stabilite nel territorio dell’Unione Europea, sia infine sul D.Lgs. 35/2017, il cui impianto complessivo viene adeguato nel senso di parificare – beninteso, nei limiti consentiti dalla direttiva – le EGI agli OGC operanti in Italia.

Si recupera così un quadro armonico tra la liberalizzazione dell’attività di gestione collettiva dei diritti d’autore e quella dei diritti connessi già operata con il D.L. 1/2012, favorendo inoltre l’affermarsi di nuovi mercati e l’offerta di servizi innovativi distinti in favore dei consumatori, che possono beneficiare di una maggiore varietà di opere e di modalità di fruizione delle stesse.

Si può prendere visione del testo del D.L. qui.

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