Lo scorso 8 maggio l’Avvocato Generale Szpunar ha depositato le proprie conclusioni in relazione alle cause riunite C-580/23 (Mio AB) e C-795/23 (Konektra GmbH), offrendo nuovi chiarimenti sui confini della tutela autorale in relazione alle opere dell’industrial design.

All’origine del rinvio pregiudiziale alla CGUE due controversie in materia di contraffazione di design. Nel primo caso, il giudice svedese è stato chiamato a pronunciarsi sulla presunta riproduzione illecita del tavolo “Palais Royal” della Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag. Nel secondo, il giudice tedesco è stato investito della domanda di contraffazione del sistema di mobili modulari “USM Haller” da parte di Konektra GmbH. In entrambi i procedimenti, i giudici nazionali hanno ritenuto opportuno sospendere i relativi giudizi per sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali, concernenti:

  1. il rapporto tra la tutela autorale e quella offerta dal diritto dei disegni e modelli;
  2. i criteri per l’accertamento dell’originalità nelle opere dell’arte applicata;
  3. i presupposti per la valutazione della violazione del diritto d’autore.

Il rinvio riaccende il dibattito sulla protezione delle opere del design con il diritto d’autore, già oggetto della giurisprudenza della CGUE nei casi “Cofemel”[1] e “Brompton”[2]. In tali pronunce i primi commentatori avevano ravvisato un indirizzo della Corte favorevole ad una estesa applicazione del diritto d’autore alle opere dell’industrial design, da un lato equiparando il design a qualunque altra opera protetta dal diritto d’autore, dall’altro riferendo anche al design, per l’accesso alla protezione, il generale requisito dell’“originalità”, inteso come “creazione personale dell’autore”.

Avuto riguardo al diritto nazionale, si è posto inoltre il problema della compatibilità delle due pronunce con il requisito del “valore artistico”, che l’art. 2, n. 10 L.d.A. aggiunge al carattere creativo comune a tutte le altre opere protette dal diritto d’autore, affinché le c.d. opere dell’arte applicata possano beneficiare di tale protezione. Pur senza disapplicare la norma, per contrasto con la disciplina armonizzata europea, la sentenza della Cassazione nel caso “Vespa”[3] ha osservato che l’orientamento espresso dalla CGUE debba essere interpretato “nel senso della necessità, nella tutela del disegno industriale, di dare maggiore rilevanza all’aspetto “originale” del prodotto piuttosto che al suo valore artistico o di operare una valutazione meno severa del requisito dell’elemento artistico, dando maggiore rilevanza al carattere originale del design”.

La giurisprudenza degli Stati membri in argomento resta tuttavia ancora fluida: è lo stesso Avvocato Generale Spzunar a ricordare, in apertura delle sue conclusioni, che la protezione di diritto d’autore è stata recentemente accordata dal Tribunale di Parigi a due noti modelli di borsa del celebre marchio Hermès[4], e pochi giorni dopo negata dalla Corte federale tedesca a due sandali a marchio Birkenstock.

Muovendo da questa premessa, nelle sue conclusioni l’Avvocato Generale affronta anzitutto la questione del cumulo della tutela del diritto d’autore e quella dei disegni e modelli, soffermandosi sull’interpretazione del punto 52 della sentenza Cofemel, ove si afferma che tale cumulabilità è possibile “solo in determinate situazioni”. Tale inciso, secondo Szpunar, non è esplicativo di un rapporto di tipo “regola-eccezione” tra le due forme di tutela e non va letto in chiave restrittiva, nel senso di subordinare l’accertamento dell’originalità delle opere di design a criteri più rigorosi rispetto a quelli previsti per le altre categorie di opere. Al contrario, deve essere interpretato come un semplice promemoria dell’assenza di automatismi tra le due discipline, che restano indipendenti quanto a presupposti e finalità.

Sul punto, viene ribadito che:

  • il diritto d’autore si fonda su parametri soggettivi, legati alla personalità dell’autore e alla sua espressione creativa. Il presupposto per l’accesso a tale tutela è che l’originalità sia ravvisabile nella forma dell’oggetto per il quale è stata richiesta la protezione e che la stessa costituisca il “riflesso” della personalità dell’autore.
  • il diritto dei disegni e modelli, al contrario, si fonda su parametri oggettivi (novità e carattere individuale), valutati rispetto allo stato dell’arte preesistente.

Ne consegue che non sussistono preclusioni strutturali al cumulo delle protezioni laddove, sulla base di una valutazione ad hoc, il giudice ritenga che per un medesimo oggetto sussistano i presupposti previsti da entrambe le discipline.

Passando all’analisi dell’originalità, l’Avvocato Generale sottolinea che nelle opere dell’arte applicata – dove gli aspetti estetici coesistono con quelli funzionali – tale requisito non può discendere da vincoli tecnici, né può essere presunto dall’astratto margine di discrezionalità progettuale. Occorre invece accertare che la forma assunta dall’oggetto costituisca il frutto di scelte libere e creative, da intendersi come concretizzazione di tali scelte in una forma riconoscibile ed individualizzata.

Infatti, i termini “riflette” ed “espressione”, utilizzati nella definizione del concetto di originalità nella sentenza Cofemel, presuppongono che le scelte creative e la personalità dell’autore siano visibili e riconoscibili da terzi nell’oggetto per il quale è richiesta la protezione. Pertanto, in linea con il principio fondamentale per cui il diritto d’autore non tutela le idee ma la loro forma di espressione, l’elemento imprescindibile per l’analisi resta l’opera concretamente presentata al giudice e centrale è la percezione oggettiva della stessa. Devono, invece, ritenersi estranee al giudizio considerazioni sul “valore artistico” dell’opera, nel senso di un grado relativamente elevato di successo artistico.

Alla luce di quanto sopra esposto, le intenzioni dell’autore nel processo creativo, così come gli altri elementi supplementari o verificatisi successivamente alla creazione dell’opera (i.e. l’ispirazione a opere precedenti o la presentazione dell’opera in mostre o musei o, più in generale, il suo riconoscimento in ambienti specializzati), possono costituire indizi di creatività, ma non sono sufficienti da soli a fondare la tutela autorale. Infatti, benché non sia necessario che un oggetto presenti un’elevata qualità artistica affinché sia considerato originale, è invece lecito supporre che un’opera che presenti una simile qualità sarà considerata originale, in quanto l’attività artistica consiste appunto nel creare oggetti unici recanti l’impronta della personalità dei loro autori.

Infine, in relazione ai parametri di accertamento della violazione, l’Avvocato Generale precisa che nel diritto d’autore:

  • è sufficiente la riproduzione riconoscibile (integrale o parziale) degli elementi creativi dell’opera senza l’autorizzazione del titolare dei diritti;
  • l’impressione generale suscitata nell’osservatore è irrilevante;
  • il grado di originalità dell’opera non incide sull’estensione della tutela, che di conseguenza resta piena anche per opere con un basso tasso di creatività.

In conclusione, il parere dell’Avvocato Generale si inserisce nel solco tracciato dalle precedenti decisioni “Cofemel” e “Brompton”, affinandone contemporaneamente i profili applicativi. I chiarimenti proposti risultano, infatti, senz’altro utili per delimitare con maggiore precisione i confini della protezione autorale, soprattutto in un ambito, qual è quello delle “arti applicate”, ove si avverte maggiormente la preoccupazione di una over-protection autorale del design che rischia di sfociare nella creazione di monopoli di fatto su elementi di natura funzionale.

Resta ora da vedere se la Corte di Giustizia accoglierà integralmente tale impostazione, contribuendo a definire un quadro giuridico più stabile e definito per le opere dell’industrial design.


[1] Sentenza 12 settembre 2019, C-683/17

[2] Sentenza 11 giugno 2020, C-833/19

[3] Cass. 28/11/2023, n. 33100

[4] Sentenza del 7 febbraio 2025, RG 22/09210;

Conclusioni Avv. Generale giudizi riuniti MIO_KONEKTRA

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