Lo scorso 14 aprile, quasi sette anni dopo il primo caso Pelham che sembrava aver concluso la nota saga giudiziaria tedesca in materia di sampling, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi su questa particolare tecnica musicale, questa volta nella prospettiva dell’eccezione di pastiche prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lett. k) della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 (“Direttiva Infosoc”).

Il c.d. campionamento (sampling) consiste nel prelievo da parte di un utente, il più delle volte con l’ausilio di attrezzature elettroniche, di un campione di un fonogramma e nel suo utilizzo ai fini della creazione di una nuova opera. In Pelham I (sentenza del 29 luglio 2019, causa C-476/17) il gruppo tedesco di musica elettronica Kraftwerk lamentava che il produttore musicale Pelham aveva copiato in forma elettronica un campione (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano musicale “Metall auf Metall” ed integrato tale campione, mediante ripetizioni successive, nel brano musicale “Nur mir”.

In tale occasione la Corte di Giustizia ha osservato che il diritto esclusivo di riproduzione che la Direttiva Infosoc riconosce al produttore fonografico (nel caso di specie i Kraftwerk, quali produttori oltre che compositori ed interpreti del brano originale) consente di opporsi all’utilizzo da parte di un terzo di un campione sonoro, anche molto breve, del fonogramma ai fini dell’inclusione di tale campione in altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto. Ad avviso della Corte, la riconoscibilità all’ascolto del fonogramma originale nel contesto del nuovo fonogramma costituisce il criterio per bilanciare i diritti esclusivi del produttore discografico con il diritto alla libertà di espressione, atteso che l’utilizzo di un campione modificato e non più riconoscibile del fonogramma originale non contrasta con l’esigenza del produttore di ottenere un rendimento soddisfacente del suo investimento.

In questa chiave la Corte ha altresì escluso che il sampling “non riconoscibile” possa beneficiare dell’eccezione di citazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lett. d) della Direttiva Infosoc: se non è possibile identificare – nel contesto del nuovo fonogramma – l’opera interessata dalla citazione, non sussiste alcuna forma di confronto o di interazione tra le due opere che è alla base dell’eccezione in discorso.

In Pelham II (sentenza del 14 aprile 2026 – causa C-590/23) la Corte è stata nuovamente chiamata a confrontarsi con la vertenza Kraftwerk / Pelham, allo scopo di chiarire se il campionamento controverso possa ritenersi scriminato in base all’eccezione di pastiche di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lett. k) della Direttiva Infosoc. La questione era stata peraltro incidentalmente già sollevata nelle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar in Pelham I (punto 70) e risolta in senso negativo: esattamente come l’eccezione di citazione, anche l’eccezione di pastiche presuppone una interazione con l’opera originale, o perlomeno con il suo autore, elemento non ricorrente nel sampling oggetto del contendere.

L’articolo 5, paragrafo 3, lett. k), della Direttiva Infosoc consente agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico <<quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche>>. La disposizione si colloca in un catalogo tassativo di eccezioni, da leggersi unitariamente con l’art. 5, par. 5, che assoggetta ogni eccezione al noto three-step test, ossia al requisito che l’utilizzazione riguardi casi speciali, non confligga con il normale sfruttamento dell’opera e non arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

La Corte affronta la questione pregiudiziale prendendo le mosse dalla definizione di “pastiche” ed osserva che tale nozione abbraccia una varietà di accezioni, tutte accomunate dal fatto di riguardare creazioni che evocano una o più opere preesistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, allo scopo di instaurare con tali opere una forma di dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale. I presupposti perché l’eccezione di pastiche possa operare sono quindi:

  1. che gli elementi utilizzati nella nuova creazione siano caratteristici dell’opera o delle opere originali da cui provengono;
  2. che tali elementi, individualmente o congiuntamente considerati, siano protetti dal diritto d’autore;
  3. che tra le due opere si instauri un dialogo artistico o creativo che può assumere diverse forme, in particolare quella di una imitazione stilistica dell’opera originale, di un omaggio o di un confronto umoristico o critico con tale opera.

Al cospetto di tali presupposti, proseguono i giudici comunitari, anche il sampling può costituire una forma lecita di utilizzazione di opera protetta (nella specie, fonogramma) in quanto realizza un giusto equilibrio tra la tutela della libertà delle arti e quella del diritto d’autore.

Inoltre – è la risposta al secondo quesito pregiudiziale – nel valutare se il sampling possa rientrare o meno nell’eccezione di pastiche, l’intenzione soggettiva dell’autore della nuova opera è irrilevante, risultando invece necessario che il carattere di “pastiche” sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi. La figura (immaginaria) su cui regolare questa valutazione è dunque una persona che conosce l’opera originale e che dispone della consapevolezza intellettuale necessaria per riconoscere nella nuova opera un “pastiche” della precedente.

In conclusione, la soluzione accolta dalla Corte non autorizza a trasformare il pastiche in una clausola generale di liceità del riuso creativo. Proprio perché l’eccezione opera quale punto di equilibrio tra tutela dell’investimento creativo e libertà delle arti, essa postula una relazione qualificata con l’opera anteriore: non un prelievo meramente appropriativo, né un’imitazione dissimulata, ma un’utilizzazione aperta e riconoscibile, idonea a instaurare con l’opera originaria un dialogo artistico o creativo percepibile come tale.

Sentenza Pelham I
Sentenza Pelham II

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