Abstract

La decisione n. 2026-911 DC del 14 agosto 2026 del Conseil constitutionnel francese affronta il più ampio dibattito internazionale sulla tutela dei minori dai rischi connessi all’uso dei social media.

Partendo dal riconoscimento della libertà di espressione e di comunicazione quale libertà fondamentale ai sensi dell’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, il Conseil ribadisce che tale libertà si estende all’accesso ai servizi di comunicazione pubblica online, data l’importanza che tali servizi hanno acquisito per la partecipazione democratica e l’espressione di idee e opinioni, in linea con la propria giurisprudenza precedente, in particolare la decisione n. 2009-580 DC del 10 giugno 2009 Hadopi, nella quale il Conseil aveva già statuito che, dato il generale sviluppo dei servizi di comunicazione pubblica online e l’importanza che essi hanno acquisito per la partecipazione democratica e l’espressione di idee e opinioni, il diritto di parlare, scrivere e stampare liberamente garantito dall’articolo 11 della Dichiarazione del 1789 implica la libertà di accedere a tali servizi.

Il Conseil riconosce che la tutela dell’interesse superiore del fanciullo e la prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico costituiscono finalità legittime idonee a giustificare restrizioni a tale libertà. La censura, pertanto, non riguarda la legittimità della finalità perseguita dal legislatore, bensì la sua scelta di uno strumento eccessivamente generico e indifferenziato. Il divieto di accesso ai social network per i minori di quindici anni non ha saputo distinguere in misura sufficiente tra i diversi servizi e i rischi effettivamente associati alle loro caratteristiche specifiche, poiché non era soggetto ad alcuna condizione relativa alle funzionalità o ai contenuti offerti, ai pericoli a cui esponevano gli utenti o all’adeguatezza delle misure di salvaguardia esistenti, e le eccezioni previste erano limitate.

A ciò si aggiungeva l’assenza di un ruolo effettivo per i titolari della responsabilità genitoriale nella valutazione della situazione individuale: la legge non stabiliva le condizioni alle quali essi potessero revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l’accesso a servizi specifici; inoltre, il divieto, applicabile a tutti i minori di quindici anni, non consentiva alcuna valutazione individualizzata del rischio che tenesse conto dell’età del minore, del suo grado di maturità o della sua situazione familiare. Soprattutto, il Conseil ha ritenuto insufficienti le garanzie legislative relative alla verifica dell’età e al trattamento dei dati personali: poiché la legge implicava che ogni persona, anche un adulto, dovesse dimostrare la propria età prima di accedere a determinati servizi, e poiché non stabiliva le condizioni e i limiti in base ai quali tale prova sarebbe stata richiesta, il legislatore non aveva fornito le garanzie giuridiche necessarie per assicurare il rispetto del diritto alla vita privata tutelato dall’articolo 2 della Dichiarazione del 1789.

Il Conseil ha quindi applicato un criterio di proporzionalità che impone al legislatore di mantenere un nesso sufficientemente preciso tra la misura restrittiva, i rischi da prevenire e le garanzie stabilite a tutela dei diritti fondamentali, concludendo che le disposizioni contestate imponevano una restrizione alla libertà di espressione e di comunicazione che non era adeguata, necessaria e proporzionata allo scopo perseguito.

Il confronto con l’Australia e il Regno Unito evidenzia che il quadro normativo francese si inserisce in una più ampia tendenza internazionale volta a rafforzare la responsabilità delle piattaforme per la tutela dei minori online. Gli approcci australiano e britannico differiscono tuttavia in modo sostanziale per quanto riguarda l’età minima, i metodi di verifica dell’età e la struttura degli obblighi imposti agli operatori delle piattaforme: l’Australia richiede alle piattaforme di adottare misure ragionevoli per impedire ai minori di 16 anni di creare o mantenere un account, mentre il Regno Unito inserisce la verifica dell’età in un quadro più ampio di valutazione e gestione dei rischi per la tutela dei minori. In questo contesto, la particolarità del caso francese risiede nel controllo di costituzionalità esercitato dal Conseil constitutionnel, chiamato a valutare se i mezzi scelti dal legislatore fossero compatibili con la libertà di comunicazione e il diritto al rispetto della vita privata.


Introduzione

Lo sviluppo dei social network ha profondamente trasformato le modalità di esercizio della libertà di espressione e di comunicazione. I servizi di comunicazione al pubblico online costituiscono oggi spazi essenziali di informazione, di scambio e di partecipazione alla vita democratica. In Francia, il Conseil constitutionnel ha progressivamente riconosciuto che la libertà di comunicazione non si esaurisce nella facoltà di esprimere e diffondere idee e opinioni, ma comprende altresì la possibilità di accedere ai servizi di comunicazione al pubblico online, attribuendo così all’accesso alle piattaforme digitali una specifica rilevanza costituzionale.

L’utilizzo dei social network da parte dei minori pone, tuttavia, esigenze peculiari di tutela. Sulla scia di analoghe iniziative intraprese in Australia e nel Regno Unito, il legislatore francese ha inteso intervenire sui rischi associati a determinate funzionalità e contenuti accessibili online, tra cui fenomeni di dipendenza, isolamento, esposizione a contenuti pornografici, molestie e frodi. In tale contesto, il testo della legge n. 339/2026, adottato definitivamente dal Parlamento il 21 luglio 2026, volto a proteggere i minori dai rischi derivanti dall’utilizzo dei social network e a modificare la legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell’economia digitale, ha introdotto un divieto di accesso ai servizi di social network online per i minori di quindici anni.

La disciplina è stata sottoposta al vaglio del Conseil constitutionnel attraverso due distinti ricorsi presentati da un certo numero di deputati, registrati, rispettivamente, il 23 e il 24 luglio 2026, ai sensi dell’articolo 61, secondo comma, della Costituzione, che riconosce a sessanta deputati o senatori la facoltà di adire il giudice costituzionale prima della promulgazione di una legge. I ricorrenti contestavano, in particolare, il carattere generale e indifferenziato del divieto, ritenendolo lesivo, in misura sproporzionata, della libertà di espressione e di comunicazione dei minori. Venivano inoltre censurate l’impossibilità per i titolari della responsabilità genitoriale di valutare, alla luce delle circostanze concrete, l’opportunità di consentire al minore l’accesso a determinati servizi, nonché l’assenza di adeguate garanzie legislative in materia di verifica dell’età e l’indeterminatezza dell’ambito di applicazione della disciplina.

Sotto il profilo politico, i due ricorsi provengono da forze di opposizione, collocate rispettivamente su posizioni di sinistra radicale e di sinistra riformista. La prima saisine, depositata il 23 luglio 2026, è stata sottoscritta da deputati guidati da Mathilde Panot e riconducibili al gruppo La France insoumise-Nouveau Front populaire (LFI-NFP). La seconda saisine, depositata il giorno successivo, invece, è stata sottoscritta da deputati guidati da Boris Vallaud e appartenenti al gruppo Socialistes et apparentés, i quali si univano così, pur mantenendo un’autonoma formulazione dei motivi di censura, alla contestazione già sollevata dai deputati del gruppo LFI-NFP.

Il testo censurato era stato invece promosso dalla deputata Laure Miller, esponente del gruppo Ensemble pour la République (già Renaissance) e componente della maggioranza presidenziale, che ne è stata la relatrice, e ha ricevuto il sostegno esplicito del Governo.

La contrapposizione tra la maggioranza presidenziale, promotrice del divieto, e le opposizioni di sinistra, ricorrenti dinanzi al Conseil constitutionnel, merita di essere segnalata poiché consente di collocare la pronuncia nel più ampio contesto del dibattito politico-istituzionale che ha accompagnato l’iter legislativo del provvedimento, senza che ciò incida, beninteso, sulla natura strettamente giuridica del sindacato di costituzionalità esercitato dal giudice costituzionale.

Con la decisione n. 2026-911 DC del 14 agosto 2026, il Conseil constitutionnel ha riconosciuto che la tutela dell’interesse superiore del fanciullo e la prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico possono giustificare limitazioni all’accesso dei minori ai social network. Ha tuttavia dichiarato contrario alla Costituzione l’articolo 1 della proposta di legge, ritenendo che la portata eccessivamente ampia del divieto, unitamente all’assenza di garanzie sufficienti in materia di verifica dell’età, determinassero una lesione sproporzionata delle libertà costituzionalmente garantite.

La decisione offre pertanto l’occasione per interrogarsi sulle modalità attraverso le quali il Conseil constitutionnel concilia, nell’ambiente digitale, due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la protezione dei minori dai rischi derivanti dall’utilizzo dei social network; dall’altro, la salvaguardia della libertà di espressione e di comunicazione, della quale l’accesso ai servizi online costituisce ormai una componente essenziale.

I. L’accesso ai servizi di comunicazione al pubblico online quale componente della libertà di espressione e di comunicazione

1. La progressiva estensione della tutela costituzionale all’accesso ai servizi online

Ai sensi dell’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, «La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo». Muovendo da tale disposizione, il Conseil constitutionnel considera la libertà di espressione e di comunicazione una libertà di particolare rilievo, in quanto il suo esercizio costituisce una condizione della democrazia e una delle garanzie del rispetto degli altri diritti e delle altre libertà. Ne deriva che le limitazioni a tale libertà devono essere necessarie, adeguate e proporzionate all’obiettivo perseguito.

Nella decisione in commento, il Conseil constitutionnel precisa che, alla luce dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione, della diffusione generalizzata dei servizi di comunicazione al pubblico online e dell’importanza da essi assunta per la partecipazione alla vita democratica e per l’espressione delle idee e delle opinioni, la libertà di comunicazione comprende non soltanto la facoltà di esprimersi, ma anche quella di accedere a tali servizi (§ 6 della decisione n. 2026-911 DC).

L’accesso al mezzo di comunicazione diviene così una condizione preliminare per l’esercizio effettivo della libertà di espressione. La tutela costituzionale si estende, dunque, dal solo contenuto della comunicazione al suo stesso presupposto tecnico: non è sufficiente garantire la possibilità astratta di esprimersi se, al contempo, si impedisce l’accesso agli strumenti attraverso i quali tale libertà viene concretamente esercitata.

Occorre tuttavia precisare che il Conseil constitutionnel non consacra un diritto autonomo e assoluto di accesso a qualsiasi social network. La pronuncia afferma, più precisamente, che l’accesso ai servizi di comunicazione al pubblico online rientra nell’ambito di protezione della libertà di espressione e di comunicazione. I social network possono pertanto beneficiare di tale tutela nella misura in cui consentono agli utenti di comunicare, condividere contenuti, accedere a contenuti o interagire con altri utenti.

La soluzione si inserisce, del resto, in un orientamento giurisprudenziale già consolidato.

Nella decisione n. 2009-580 DC del 10 giugno 2009, relativa alla proposta di legge sulla diffusione e protezione della creazione su Internet, nota come decisione Hadopi, il Conseil constitutionnel aveva già affermato che la libertà di comunicazione implica la libertà di accedere ai servizi di comunicazione al pubblico online. In quella occasione, aveva censurato il potere attribuito a un’autorità amministrativa di sospendere l’accesso a Internet, proprio in considerazione dell’incidenza di tale misura sulla possibilità, per ciascuno, di esprimersi e comunicare liberamente, anche dalla propria abitazione.

La decisione Hadopi costituisce dunque un precedente particolarmente significativo per la pronuncia in esame. Essa evidenzia come la libertà di comunicazione non protegga esclusivamente la facoltà di diffondere opinioni o informazioni, ma anche l’accesso allo strumento tecnico che ne consente la diffusione. Una misura che impedisca l’accesso a Internet è pertanto suscettibile di incidere direttamente sull’esercizio della libertà di espressione, anche quando non investa direttamente il contenuto delle comunicazioni.

La pronuncia in commento assume rilievo perché dimostra che il Conseil constitutionnel non esclude, in linea di principio, la possibilità di limitare gli scambi realizzati attraverso una piattaforma online. Ciò che rileva è, piuttosto, l’esistenza di un rapporto sufficientemente stretto tra le funzionalità interessate, i rischi individuati e l’obiettivo perseguito. Quando, al contrario, la restrizione si estende a un insieme indifferenziato di informazioni o di comunicazioni prive di un rapporto diretto con il rischio che si intende prevenire, la misura è suscettibile di risultare sproporzionata.

2. La convergenza con la giurisprudenza amministrativa: il caso TikTok in Nuova Caledonia

In Francia, la giurisprudenza amministrativa si colloca nella medesima prospettiva.

Con decisione del 1° aprile 2025, n. 494511, il Conseil d’État ha esaminato la legittimità della decisione del Primo ministro che aveva disposto l’interruzione dell’accesso al social network TikTok in Nuova Caledonia, in un contesto caratterizzato da gravi disordini dell’ordine pubblico. La misura era stata adottata il 14 maggio 2024, resa effettiva a partire dal giorno successivo e successivamente revocata il 29 maggio.

Il Conseil d’État ha riconosciuto che, in presenza di circostanze eccezionali, il Primo ministro poteva adottare una misura eccedente l’ordinario ambito delle proprie competenze. Ha tuttavia annullato la decisione in ragione del suo carattere sproporzionato rispetto alla libertà di espressione e di comunicazione. In particolare, il giudice ha rilevato che l’interruzione integrale del servizio era stata disposta per una durata indeterminata e che non era stata dimostrata la previa ricerca di misure alternative meno lesive delle libertà.

La pronuncia relativa a TikTok conferma, dunque, che una limitazione dell’accesso a un servizio di comunicazione al pubblico online può essere ammessa, in linea di principio, per perseguire finalità di tutela dell’ordine pubblico, ma deve risultare indispensabile, temporalmente e materialmente circoscritta e proporzionata alle circostanze.

Il parallelismo con la decisione n. 2026-911 DC appare evidente. In entrambe le fattispecie, il giudice riconosce che l’accesso ai servizi online rientra nell’ambito di protezione della libertà di espressione e di comunicazione, pur ammettendo che tale libertà possa essere oggetto di limitazioni volte alla tutela dell’ordine pubblico o delle persone. In entrambi i casi, tuttavia, la restrizione non può assumere carattere generale, indeterminato o eccessivo.

La distinzione tra le due pronunce non deve essere trascurata. Nel caso TikTok, il Conseil d’État era chiamato a valutare una misura amministrativa di blocco adottata in un contesto eccezionale di gravi disordini dell’ordine pubblico. Nella decisione n. 2026-911 DC, il Conseil constitutionnel esamina invece una disposizione legislativa che introduce un divieto generale di accesso ai servizi di social network per tutti i minori di quindici anni.

Nel caso sottoposto al giudice costituzionale, il divieto prescindeva dalle specifiche funzionalità e dai contenuti dei singoli servizi, dai rischi concretamente associati a ciascuno di essi e dalla situazione individuale del minore. Esso poteva pertanto applicarsi anche a servizi rispetto ai quali non fosse dimostrata l’esistenza di specifici rischi per la salute o la sicurezza dei minori.

Analogamente, nella vicenda TikTok, il Conseil d’État aveva censurato l’ampiezza eccessiva dell’interruzione integrale del servizio, anche in considerazione dell’assenza di una dimostrata ricerca di misure meno restrittive.

Le due decisioni esprimono così una medesima esigenza di proporzionalità: il legislatore e l’autorità amministrativa possono limitare l’accesso a un servizio online, ma non possono ricorrere a misure indiscriminate quando l’obiettivo perseguito può essere raggiunto mediante strumenti più mirati.

3. Il controllo di proporzionalità applicato al divieto di accesso ai social network

L’articolo 34 della Costituzione francese attribuisce al legislatore la competenza a stabilire le norme concernenti le garanzie fondamentali riconosciute ai cittadini per l’esercizio delle libertà pubbliche. Il legislatore era pertanto legittimato a intervenire per disciplinare l’accesso dei minori ai servizi di social network.

Il Conseil constitutionnel riconosce, del resto, che la disciplina perseguisse finalità costituzionalmente legittime, individuate nella tutela dell’interesse superiore del fanciullo e nella prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico.

Il giudice ammette, quindi, che i rischi associati a determinate funzionalità dei social network, quali la dipendenza, l’isolamento, l’esposizione a contenuti pornografici, le molestie o le frodi, possano giustificare una limitazione dell’accesso dei minori a tali servizi. La tutela del minore non viene dunque sacrificata in nome della libertà di espressione. La censura riguarda, piuttosto, la scelta di uno strumento la cui portata eccedeva quanto necessario al perseguimento dell’obiettivo.

L’articolo 1 introduceva infatti un divieto generale e indifferenziato:

“L’accesso a un servizio di social network online fornito da una piattaforma online è vietato ai minori di quindici anni. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per «piattaforma online» e «servizio di social network online» si intendono le nozioni definite all’articolo 6”.

La disposizione faceva riferimento all’articolo 6 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell’economia digitale, il quale rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

Ai sensi di tale disposizione, per «servizio di social network online» si intende una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni.

La definizione alla quale rinviava la proposta di legge ricomprendeva, dunque, una categoria particolarmente ampia ed eterogenea di servizi online. Tali servizi non presentano, tuttavia, caratteristiche né rischi omogenei. Alcuni possono integrare sistemi di raccomandazione, messaggistica o condivisione particolarmente suscettibili di esporre i minori a determinati rischi; altri possono essere principalmente destinati alla comunicazione, all’informazione, all’aiuto reciproco o alla collaborazione.

Le eccezioni previste dallo stesso articolo 1 della proposta di legge erano le seguenti:

“II. – Il primo comma del paragrafo I del presente articolo non si applica né alle enciclopedie online, né ai repertori educativi o scientifici, né alle piattaforme per lo sviluppo e la condivisione di software libero o di progetti digitali a finalità educativa in modalità open source”.

Nonostante le eccezioni previste, il divieto poteva applicarsi a servizi rispetto ai quali non fosse stata dimostrata l’esistenza di specifici rischi per la salute o la sicurezza dei minori. Il legislatore non aveva sufficientemente distinto tra servizi effettivamente caratterizzati da rischi particolari e servizi le cui funzionalità o i cui contenuti non giustificavano un divieto generale di accesso.

La mancata identificazione dei rischi per la salute e la sicurezza ai quali sono esposti i minori nell’utilizzo dei diversi servizi di social network costituisce, infatti, uno dei profili che hanno condotto alla censura della proposta di legge (§ 13 della decisione n. 2026-911 DC).

Il legislatore non aveva proceduto a un’individualizzazione dei rischi concretamente associati ai diversi servizi, ma aveva cercato di prescindere da tale necessaria valutazione individuando, in positivo e in negativo, le categorie di social network alle quali il divieto avrebbe dovuto applicarsi.

Ne risulta che, nel censurare l’articolo 1 della proposta di legge, il Conseil constitutionnel non nega che i social network possano, talvolta, essere pericolosi per i minori. Tuttaviaciò che viene contestato è  il ricorso a un divieto generale in assenza di una sufficiente correlazione tra le caratteristiche del servizio e il rischio che si intende prevenire.

La censura dell’articolo riguarda, pertanto, l’assenza di una relazione sufficientemente precisa tra il divieto e i rischi concretamente associati al servizio interessato, nonché l’eventuale insufficienza delle misure di protezione disponibili. La disciplina non operava, in altri termini, alcuna valutazione concreta del rischio: la sola appartenenza di un servizio alla categoria legislativamente individuata era sufficiente a far scattare il divieto.

A ciò si aggiungeva l’assenza di un’adeguata considerazione della situazione individuale del minore. Tutti i minori di quindici anni venivano indistintamente privati dell’accesso, senza che assumessero rilievo l’età, il grado di maturità, la situazione familiare o la natura del servizio al quale intendessero accedere.

La disciplina risultava così caratterizzata da una duplice carenza di individualizzazione. Da un lato, il divieto non teneva conto delle caratteristiche specifiche dei servizi interessati e dei rischi concretamente associati a ciascuno di essi; dall’altro, non considerava adeguatamente la situazione concreta dei singoli minori.

Ne consegue che il legislatore non poteva introdurre un divieto di portata generale tale da privare un numero significativo di minori della possibilità di accedere a servizi di comunicazione online, senza una previa e adeguata valutazione delle caratteristiche del servizio e delle circostanze individuali. L’incidenza sulla libertà di espressione e di comunicazione risultava pertanto non adeguata, non necessaria e non proporzionata all’obiettivo perseguito.

II. Un divieto privo di adeguata individualizzazione e di sufficienti garanzie

1. L’insufficiente considerazione del ruolo dei titolari della responsabilità genitoriale

Tra gli elementi che contribuiscono al carattere sproporzionato della disciplina assume particolare rilievo il mancato riconoscimento di un ruolo ai titolari della responsabilità genitoriale.

Il Conseil constitutionnel rileva, infatti, come sollevato dai deputati ricorrenti, che la proposta di legge non prevedeva alcun meccanismo attraverso il quale i titolari della responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale del minore, previamente informati dei rischi e delle garanzie proprie di un determinato servizio, potessero assumere una decisione individualizzata nell’interesse del minore (§ 15 della decisione n. 2026-911 DC).

L’assenza di tale meccanismo non costituisce, peraltro, un autonomo motivo di censura, esaminato separatamente sotto il profilo della violazione dell’interesse superiore del fanciullo. Il Conseil la inserisce, piuttosto, nel proprio ragionamento relativo alla proporzionalità della limitazione della libertà di espressione e di comunicazione.

L’impossibilità di attribuire rilievo alle valutazioni dei genitori contribuisce, infatti, a rendere il divieto insensibile alle differenze esistenti tra le singole situazioni familiari e personali. La disciplina non consente di tenere conto dell’età e del grado di maturità del minore, delle circostanze concrete nelle quali l’accesso viene richiesto o delle caratteristiche del servizio interessato.

È tuttavia importante precisare che il Conseil constitutionnel non riconosce ai genitori un diritto autonomo e assoluto di autorizzare l’accesso del figlio ai social network. Il rilievo attribuito alla responsabilità genitoriale deve essere piuttosto ricondotto alla logica della proporzionalità: l’assenza di qualsiasi possibilità di valutazione individualizzata costituisce uno degli elementi che rendono particolarmente rigida la limitazione della libertà di comunicazione.

La pronuncia sembra così indicare la necessità di un modello legislativo maggiormente individualizzato. Un simile modello potrebbe, da un lato, differenziare i servizi in funzione delle loro caratteristiche e dei rischi che concretamente presentano e, dall’altro, riconoscere ai titolari della responsabilità genitoriale un margine di valutazione in relazione alla situazione specifica del minore.

Il Conseil constitutionnel non indica, tuttavia, le modalità concrete attraverso le quali un simile meccanismo dovrebbe essere configurato, lasciando al legislatore il compito di individuare un equilibrio tra tutela del minore e salvaguardia della libertà di comunicazione.

2. L’insufficienza delle garanzie legislative a tutela della vita privata

Il Conseil constitutionnel esamina infine la disciplina alla luce del diritto al rispetto della vita privata. Richiamando l’articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, il giudice costituzionale ricorda che tale disposizione tutela anche il diritto al rispetto della vita privata.

Il Conseil osserva che il divieto di accesso ai servizi interessati per i minori di quindici anni implica necessariamente la possibilità, per gli operatori, di verificare l’età degli utenti. Per impedire l’accesso ai minori di quindici anni, infatti, i gestori devono essere in grado di determinare se l’utente abbia raggiunto o meno la soglia di età prevista dalla proposta di legge.

Il Conseil non considera, dunque, la verifica dell’età di per sé incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata. La censura riguarda, piuttosto, l’assenza, nella proposta di legge, di una disciplina sufficientemente precisa delle condizioni e dei limiti entro i quali tale verifica deve essere effettuata (§ 20 della decisione n. 2026-911 DC).

La proposta di legge non definiva le modalità della verifica, le categorie di dati suscettibili di essere utilizzate, i soggetti responsabili dei relativi trattamenti, né i limiti alla raccolta e alla conservazione delle informazioni. In assenza di una disciplina sufficientemente precisa sotto tali profili, il legislatore non aveva predisposto le garanzie necessarie ad assicurare il rispetto delle esigenze costituzionali derivanti dal diritto alla vita privata.

Questo profilo della decisione presenta un interesse particolare. L’incidenza sulla vita privata non deriva, infatti, dall’obiettivo in sé di proteggere i minori, bensì dall’insufficiente disciplina delle modalità attraverso le quali tale obiettivo deve essere perseguito.

Il Conseil constitutionnel impone così al legislatore di definire con maggiore precisione le condizioni della verifica dell’età e di disciplinare i trattamenti di dati personali che potrebbero derivarne.

Il diritto al rispetto della vita privata costituisce, pertanto, un ulteriore limite alla realizzazione del divieto. Anche quando una restrizione dell’accesso a un servizio online persegua una finalità costituzionalmente legittima, essa non può tradursi nell’imposizione, a tutti gli utenti, di un obbligo di dimostrare la propria età senza che siano previste garanzie legislative precise e adeguate.

3. La tutela dei minori online tra responsabilità delle piattaforme e controllo costituzionale

La scelta francese di intervenire sull’accesso dei minori ai social network si inserisce in un più ampio movimento internazionale volto a rafforzare la tutela dei minori nell’ambiente digitale. Sebbene divergano quanto alla soglia anagrafica, alla struttura degli obblighi imposti ai gestori e alle modalità di accertamento dell’età, Australia e Regno Unito attribuiscono entrambi alle piattaforme un ruolo crescente nella prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo dei servizi digitali da parte dei minori.

In Australia, dal 10 dicembre 2025, le piattaforme soggette al regime del Social Media Minimum Age devono adottare misure ragionevoli per impedire agli utenti di età inferiore ai sedici anni di creare o mantenere un account. Il modello australiano non configura quindi un divieto direttamente sanzionato nei confronti del minore, ma un obbligo di prevenzione posto a carico delle piattaforme, alle quali spetta individuare e disattivare gli account degli under 16 e impedire, per quanto ragionevolmente possibile, l’apertura di nuovi account.

La disciplina lascia alle piattaforme un margine significativo nella scelta degli strumenti tecnici. Non è prevista una procedura unica di identificazione: possono essere combinati diversi metodi e segnali, inclusi i dati già disponibili presso la piattaforma, le informazioni relative all’account, la localizzazione dell’utente e altri elementi utili a stabilirne l’età. L’eSafety Commissioner non prescrive dunque una tecnologia specifica, ma verifica se le misure adottate siano ragionevoli ed efficaci. Le piattaforme, inoltre, non possono imporre il ricorso a un documento d’identità o a un’identità digitale accreditata senza offrire modalità alternative ragionevoli di verifica dell’età.

Nel Regno Unito, l’Online Safety Act inserisce la tutela dei minori in un sistema più ampio di valutazione e gestione dei rischi derivanti dai servizi online. I servizi soggetti alla disciplina devono valutare la probabilità di essere utilizzati da minori, individuare i rischi connessi ai contenuti e alle funzionalità del servizio e adottare misure adeguate a ridurli. L’age assurance costituisce quindi uno degli strumenti attraverso i quali rendere effettivi gli obblighi di protezione dei minori, non necessariamente un requisito generale di accesso ai social network. Ofcom adotta, anche in questo ambito, un approccio tecnologicamente neutrale, richiedendo che le modalità utilizzate siano sufficientemente accurate, robuste e affidabili e rispettose della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il confronto con la Francia sposta così l’attenzione dalla legittimità astratta di una soglia anagrafica alle modalità concrete attraverso le quali essa viene resa effettiva. Il problema non consiste soltanto nello stabilire se il legislatore possa limitare l’accesso dei minori ai social network, ma anche nel determinare quali informazioni possano essere raccolte, quali tecniche possano essere utilizzate e quali garanzie debbano accompagnare la verifica dell’età. Quanto più la disciplina mira a impedire sistematicamente l’accesso degli utenti al di sotto di una determinata soglia, tanto più essa rischia di incidere anche sugli utenti maggiorenni, chiamati a dimostrare preventivamente la propria età.

È in questa prospettiva che si colloca la decisione n. 2026-911 DC con la quale il Conseil ha rilevato l’insufficienza delle garanzie legislative relative alla verifica dell’età e al trattamento dei dati personali. Il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni avrebbe potuto incidere anche sugli utenti maggiorenni, senza che il legislatore avesse definito con sufficiente precisione le condizioni e i limiti della verifica né previsto garanzie adeguate a tutela della vita privata. La questione costituzionale riguarda quindi il rapporto tra l’ampiezza della restrizione, i rischi da prevenire e le garanzie predisposte a tutela dei diritti fondamentali.

La decisione francese non rappresenta un’alternativa istituzionale ai modelli australiano e britannico, né si fonda sulla presenza o sull’assenza di autorità amministrative indipendenti. Il controllo costituzionale opera su un piano diverso: verifica la compatibilità della scelta legislativa con i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti, anche alla luce delle garanzie previste per limitare le interferenze nella vita privata e nella libertà di comunicazione.

Il confronto mette dunque in luce una convergenza quanto all’obiettivo ma una differenza nella struttura delle misure. L’Australia impone alle piattaforme di adottare misure ragionevoli per impedire agli under 16 di creare o mantenere un account; il Regno Unito inserisce l’age assurance in un più ampio sistema di valutazione e gestione dei rischi. Tuttavia, la vicenda francese  porta in primo piano la questione delle garanzie costituzionali che devono accompagnare tali strumenti, alla luce del loro impatto sulla privacy, sull’anonimato e sulla libertà di accesso ai servizi digitali.

Conclusioni

La decisione n. 2026-911 DC non sancisce l’incompatibilità tra tutela dei minori e libertà di comunicazione online. Al contrario, riconosce che entrambe costituiscono esigenze costituzionalmente rilevanti e individua proprio nel principio di proporzionalità il criterio attraverso il quale esse devono essere conciliate.

Il limite posto al legislatore non riguarda quindi la finalità perseguita, ma le modalità attraverso le quali essa viene realizzata. Un divieto generale di accesso non può prescindere dalla diversità dei servizi interessati, dalla concreta natura dei rischi e dalle caratteristiche delle situazioni individuali. Allo stesso modo, una disciplina fondata sulla verifica dell’età deve essere accompagnata da garanzie sufficientemente precise a tutela della vita privata.

La pronuncia lascia pertanto aperta la questione relativa a quale modello legislativo possa realizzare efficacemente la tutela dei minori senza comprimere oltre il necessario la libertà di comunicazione e il diritto alla vita privata. In questa prospettiva, il confronto con Australia e Regno Unito mostra come, a fronte di una comune tendenza a rafforzare la protezione dei minori online, possano essere adottate soluzioni differenti quanto alla soglia anagrafica, alla struttura degli obblighi imposti ai gestori e agli strumenti di age assurance.

La decisione francese evidenzia, in definitiva, che la protezione dei minori non può fondarsi su una presunzione assoluta di pericolosità dei social network. Il legislatore è chiamato a dimostrare la necessità e la proporzionalità della restrizione e a predisporre una disciplina sufficientemente mirata, flessibile e corredata da garanzie effettive. L’efficacia delle misure di tutela deve quindi essere valutata congiuntamente al loro impatto sulla privacy, sull’anonimato e sulla libertà di accesso ai servizi digitali.

Decisione n. 2026-911 DC – traduzione italiana non ufficiale

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