Il 10 ottobre 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato definitivamente[1] i due atti legislativi che compongono il nuovo pacchetto normativo sulla protezione del design: la direttiva riveduta sulla protezione giuridica di disegni e modelli, che modifica la precedente direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998, e la revisione del regolamento sul design comunitario n. 6/2002 del 12 dicembre 2001.

Il design package mira a modernizzare le disposizioni relative alla protezione del design all’interno dell’Unione, istituite ormai oltre 20 anni fa con il varo della direttiva e la successiva adozione del regolamento sui disegni e modelli comunitari, ad aggiornare la tutela in funzione delle nuove tecnologie, a partire dalla stampa 3D, nonché ad allineare il quadro normativo di marchi e modelli così da rendere il sistema maggiormente competitivo ed attrattivo, in particolare per le piccole e medie imprese.

Vediamo di seguito quali sono le principali novità del pacchetto normativo

Nuove definizioni di design e di prodotto (art. 2 della direttiva; art. 3 del regolamento)

La riforma interviene anzitutto sulle definizioni unitarie di “disegno o modello” e di “prodotto”, aggiornandole all’evoluzione tecnologica, anche in considerazione dell’avvento di nuovi disegni e modelli non incorporati in prodotti fisici. La proteggibilità viene in particolare estesa anche all’aspetto di un prodotto reso in forma non fisica, compresa la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno (con il che viene espressamente normata la tutela come design del layout di un punto vendita), nonché le opere o simboli grafici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente (queste ultime fin qui tutelate principalmente tramite il diritto d’autore). Coerentemente con questo approccio, risultano ora suscettibili di protezione come disegno o modello il movimentola transizione el’animazione delle caratteristiche che determinano l’aspetto di un prodotto.

Protezione esclusa per disegni o modelli che riproducono opere o altri elementi del patrimonio culturale (art. 13, par. 1-ter, della direttiva)

Un nuovo impedimento alla registrazione come design (ed una nuova correlata fattispecie di nullità della registrazione) concerne le riproduzioni totali o parziali di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale, compresi ad esempio opere d’arte, oggetti artigianali, costumi, monumenti o gruppi di edifici, che gli Stati membri possono quindi escludere dalla registrazione come disegno o modello.

Tutela contro la contraffazione mediante stampa 3D e nuove norme in tema di protezione doganale (art. 16 della direttiva; art. 19 del regolamento)

In considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori, e degli inevitabili riflessi sulla copiatura illegittima del design tutelato, le nuove norme allargano l’ambito di protezione di disegni e modelli fino a comprendervi espressamente il diritto del titolare di vietare la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione a terzi di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la realizzazione di un prodotto che costituisca contraffazione del design protetto.

Sempre nell’ottica di rafforzare la protezione del design contro la contraffazione, si prevede che i prodotti contraffattori provenienti da Paesi terzi possano essere bloccati in via cautelare dal titolare dei diritti prima ancora della loro immissione in commercio, in particolare in tutte le situazioni doganali compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, anche nel caso in cui detti prodotti non sono destinati ad essere posti in commercio nello Stato membro interessato. Questa “inibitoria d’urgenza” è però destinata a stabilizzarsi solo a fronte della successiva dimostrazione che il design sia protetto nel Paese di destinazione finale, in mancanza della quale viene meno ogni restrizione all’immissione in commercio.

Ampliata la gamma delle libere utilizzazioni (art. 18 della direttiva; art. 20 del regolamento)

Coerentemente con la normativa a tutela del marchio e del copyright, il novero delle c.d. libere utilizzazioni di disegni e modelli viene esteso fino a comprendervi l’uso a scopo referenziale (anche nel contesto della pubblicità comparativa) e l’uso a fini di commento o parodia, purché tali atti siano compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del design. La scriminante, secondo quanto emerge dai relativi considerando, si applica anche all’uso del design protetto per fini di espressione artistica, anche qui a condizione che tale uso sia conforme alla correttezza professionale.

La nuova clausola di riparazione (art. 19 della direttiva; art. 20 bis del regolamento)

La novità normativa senz’altro più rilevante è rappresentata dall’introduzione di una clausola di riparazione per le componenti c.d. must match (a forma vincolata), la cui funzione è quella di escludere l’azionabilità dei diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

Il tema era già affrontato nel testo originario della direttiva 98/71/CE, sempre con l’obiettivo di liberalizzare il mercato dei componenti e, in particolare, dei pezzi di ricambio per autoveicoli. Tuttavia, preso atto dell’impossibilità di armonizzare in maniera completa le normative nazionali, la direttiva si limitava a dettare una disciplina transitoria che consentiva agli Stati membri di mantenere in vigore, fino all’adozione di modifiche alla direttiva, le rispettive disposizioni interne ovvero di modificarle solo nel senso di liberalizzare il mercato dei componenti. In questo scenario, la disposizione transitoria di cui all’art. 241 c.p.i. già prevede una clausola di riparazione analoga a quella introdotta dalle disposizioni qui in commento.

Inoltre, allo scopo di garantire che i consumatori non siano indotti in errore e siano in grado di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione, le nuove disposizioni precisano che la clausola di riparazione non possa essere invocata dal ricambista qualora non abbia informato i consumatori circa l’origine commerciale (quindi, attraverso il marchio del produttore o in altra forma appropriata) del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione.   

Modifiche alla procedura di registrazione e procedura di nullità

La riforma interviene anche sull’iter di registrazione del disegno o modello, aggiornando le modalità di rappresentazione del design (la riproduzione può essere ora anche dinamica o animata ed effettuata con qualsiasi mezzo ritenuto adeguato compresi video o immagini/modellizzazione al computer) ed abolendo il requisito dell’unità di classe, il che comporta che più design appartenenti a diverse classi di Locarno potranno essere compresi in un’unica domanda. La direttiva (art. 31) lascia inoltre agli Stati membri la facoltà di prevedere – in alternativa alla via giudiziale – una procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello registrato in violazione delle condizioni di legge.

Il nuovo simbolo del design comunitario

Infine, il disegno o modello comunitario viene rinominato “disegno o modello dell’Unione Europea” (per allinearlo con il Marchio dell’Unione Europea), e il simbolo per rappresentarlo sarà una D cerchiata, simile al marchio registrato ® e al diritto d’autore ©. Tale simbolo può essere accompagnato dal numero di registrazione del disegno o modello o da un collegamento ipertestuale all’iscrizione del disegno o modello nel registro EUIPO.

Entrata in vigore

La direttiva riveduta sulla protezione giuridica dei disegni e modelli entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE. Gli Stati membri disporranno di un periodo di 36 mesi per adottare le misure necessarie volte a recepire la direttiva.

Il regolamento riveduto su disegni e modelli comunitari entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE e si applicherà 4 mesi dopo.

In pratica, le nuove norme entreranno in vigore gradualmente in un periodo compreso tra l’inizio del 2025 e la fine del 2027.


[1] https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/10/10/intellectual-property-council-gives-its-final-approval-to-the-designs-protection-package/

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